Pet therapy
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, che aveva recepito l’accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, impegnava Ministero e Regioni ad adottare disposizioni finalizzate, tra le altre cose, ad “utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini”. Ad esso sono seguite alcune iniziative a livello di singole Regioni. Il Veneto, con la legge regionale del 3 gennaio 2005 n. 3, “Disposizioni sulle terapie complementari”, ha inteso “promuovere la conoscenza, lo studio e l’utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche quali la terapia del sorriso, o gelotologia, e la terapia assistita dagli animali o Pet Therapy” (art.1). Sono poi da citare la legge della regione Puglia 21 maggio 2008, n. 11, “Norme in materia di terapie e attività assistite dagli animali”, la legge della Regione Piemonte 18 febbraio 2010, n. 11 “Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali” e la legge delle Regione Friuli Venezia Giulia "Norme in materia di terapia ed attività assistite con gli animali (pet therapy)". Si ricordano infine alcune disposizioni regionali o provinciali sulla tutela degli animali d’affezione, che contengono anche norme in tema di pet therapy, come la legge 20 ottobre 2009, n. 59 della Regione Toscana, la legge provinciale 28 marzo 2012, n.4 della Provincia autonoma di Trento, che modifica la l. p. 23 luglio 2010, n. 16 e la delibera della Giunta regionale Valle d’Aosta del 24 agosto 2012, n. 1731.
Nel 2002 il Ministero della Salute ha affidato al Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) il compito di condurre uno studio per approfondire da un punto di vista bioetico, la realtà della Pet Therapy. Risultato di tale ricerca è stato il documento “Problemi bioetici relativi all’impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani. L’alleanza terapeutica uomo-animale”, approvato dal CNB il 21 ottobre 2005. Da questo testo emerge in particolare che ai fini di tutelare il benessere dell’uomo e degli animali impiegati in attività di Pet therapy, il CNB auspica che: “vengano sostenute le ricerche volte a individuare i reali benefici per la salute e il benessere umani delle pratiche che coinvolgono gli animali […] e questo in special modo nel caso di pratiche molto organizzate quali le attività svolte con animali da assistenza, le attività assistite con animali (AAA) e soprattutto le terapie assistite con animali (TAA); b) vengano nel contempo sostenute le ricerche volte ad individuare eventuali alterazioni del benessere negli animali, al fine di non esporre gli animali stessi ad utilizzi (nelle pratiche o nelle modalità di lavoro) che li possano portare a condizioni di malessere […]”. Infine il CNB ricorda che le TAA, in molte delle loro applicazioni, allo stato attuale sono ancora solo un’ipotesi di lavoro che attende adeguate verifiche da attuarsi con metodologia scientifica e, pertanto, il finanziamento pubblico dovrebbe intervenire solo nell’ambito di progetti di ricerca scientifica.
Un altro documento di riferimento è rappresentato dalla “Carta Modena 2002”, la Carta dei valori e dei principi sulla Pet Relationship, elaborata con il patrocinio delle seguenti istituzioni: Ministero della Salute, Società di Interazione Uomo-Animale (SIUA), Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", Università di Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria e Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani (FNOVI). Oggetto della Carta “è stabilire dei principi di corretta fruizione della relazione uomo-animale”. In particolare, vi si afferma che il “rapporto con l’animale domestico costituisce un valore fondamentale per l’uomo e il processo di domesticazione è da riconoscersi come patrimonio dell’umanità […]”. “L’interazione uomo-animale presenta importanti valenze emozionali, cognitive, formative, assistenziali e terapeutiche che vanno promosse, tutelate e valorizzate all’interno della società […]”. La scelta degli animali coinvolti dovrà orientarsi verso varietà animali e soggetti che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto. Il buono stato di salute e benessere psico-fisico e funzionale va costantemente monitorato e garantito. Inoltre, deve “essere realizzato un programma educativo e di istruzione che valorizzi le sue potenzialità cognitive e che ne salvaguardi il benessere psicofisico”. La Carta ribadisce anche “l’importanza dell’adeguatezza delle competenze professionali rispetto alle caratteristiche dell’utenza” e identifica nella zooantropologia teorica la base culturale di riferimento della Pet Therapy.
Infine, il rapporto ISTISAN 7/35, “Terapie e attività assistite con gli animali: analisi della situazione italiana e proposta di linee guida”, descrive importanti e significative esperienze di pet therapy, realizzate nel panorama italiano e illustra “alcune raccomandazioni per la buona pratica delle AA e delle TAA. Il Rapporto, riprende inoltre le definizioni proposte da Delta Society, ad oggi la principale organizzazione mondiale che si occupa di Pet Therapy, afferma che essa si può suddividere in tre principali tipologie: “Attività effettuate con l’ausilio di animali” (AAA), “Terapie assistite dagli animali” (TAA) e “Educazione assistita dagli animali” (EAA).
Da ultimo, il 25 marzo 2015 è stato approvato l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, che si propone di uniformare nel territorio nazionale le regole e gli standard di qualità di riferimento agli IAA. Nella sua prefazione al documento che riporta integralmente l’Accordo (.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_276_allegato.pdf), il Sottosegretario di Stato alla Salute, On. Vito De Filippo, mette in risalto il valore della relazione con l’animale quale fonte di beneficio per la società, ma che assegna anche agli animali coinvolti il ruolo di mediatori dei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi. Questo perché gli animali inducono il paziente, soprattutto quando si tratta di bambini ed anziani, a riaccendere l’interesse verso sé e verso gli altri, a reagire all’isolamento e a sentirsi utili. La notevole diffusione degli IAA nel territorio nazionale, rimarca ancora il Sottosegretario, esige che si continui a perseguire un approccio sempre più scientifico e rigoroso. Proprio per questo motivo il Ministero della salute, nel giugno del 2009, istituì il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali, con il compito di promuovere la ricerca, di standardizzare i protocolli operativi e di sviluppare la collaborazione tra medicina umana e veterinaria.
Claudio Pasolli